Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) introduce un sistema articolato di obblighi per le organizzazioni che utilizzano o sviluppano sistemi di intelligenza artificiale. Distingue con chiarezza tra chi utilizza sistemi AI nell’ambito della propria attività (deployer) e chi li sviluppa o li immette sul mercato (provider), prevedendo per questi ultimi obblighi significativamente più ampi. La conformità non si affronta in modo uniforme, ma richiede percorsi differenziati in funzione del ruolo e della complessità dei sistemi coinvolti.

Per rispondere a queste esigenze, Consulenti Privacy ha strutturato due servizi dedicati, pensati per supportare le organizzazioni nell’individuare con chiarezza gli obblighi applicabili e definire un percorso di adeguamento coerente con i requisiti dell’AI Act.

– AI Compliance Assessment – Deployer: rivolto alle organizzazioni che utilizzano sistemi AI (deployer ai sensi dell’art. 3 AI Act), rappresenta un percorso strutturato di adeguamento ai requisiti dell’AI Act. Il servizio comprende la mappatura e classificazione dei sistemi, la DPIA AI, la revisione dei contratti con i fornitori e la predisposizione delle policy aziendali. Si conclude con un piano di remediation, un report per il management e una sessione formativa.

– AI Compliance Assessment – Provider: dedicato alle organizzazioni che sviluppano, personalizzano o commercializzano sistemi AI (provider ai sensi dell’art. 3 AI Act), per le quali il Regolamento prevede obblighi più estesi. Il servizio comprende la classificazione dei sistemi e la Conformity Assessment, la documentazione tecnica (Allegato IV AI Act, QMS, istruzioni d’uso), la FRIA, l’audit degli algoritmi, la DPIA AI e il Piano di Post-Market Monitoring.

Entrambi i percorsi si concludono con una documentazione completa e un piano operativo di adeguamento, costruendo un impianto di compliance solido, verificabile e sostenibile nel tempo.

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Se invece hai già individuato le tue esigenze, contattaci per attivare il servizio di compliance più adatto alla tua organizzazione e avviare il percorso di adeguamento.

HAI DOMANDE?

D: Qual è la differenza tra deployer e provider nell’AI Act?
R: Il deployer (art. 3 par. 4) usa sistemi AI. Il provider (art. 3 par. 3) li sviluppa o commercializza. Un’azienda può essere entrambi contemporaneamente. Gli obblighi del provider sono più estesi.

D: Entro quando devo adeguarmi?
R: Scadenza principale: 2 agosto 2026 per deployer e provider di sistemi ad alto rischio. I sistemi a rischio inaccettabile sono vietati dall’agosto 2024. L’obbligo di alfabetizzazione AI (art. 4) è in vigore dal 2 febbraio 2025.

D: AI Act e GDPR: devo occuparmi di entrambi?
R: Se i tuoi sistemi AI trattano dati personali, sì. I due regolamenti si intrecciano: nuove finalità di trattamento introdotte da un sistema AI richiedono aggiornamenti alla documentazione GDPR (registro, informative, DPIA).