Nel precedente articolo abbiamo visto che, ai sensi dell’art. 33 della L. 171/2018, il Titolare del trattamento deve formare i propri dipendenti sulla normativa privacy. Inoltre, oltre alla formazione del personale, il Titolare deve provvedere alla nomina dei propri dipendenti quali “autorizzati” al trattamento.

L’art. 30 prevede infatti che il Titolare, nell’ambito del proprio assetto organizzativo, debba specificare compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali da attribuire “a persone fisiche espressamente designate che operano sotto la sua autorità”. 

Ciò significa che il Titolare del trattamento, dopo aver stabilito tipologie e modalità dei trattamenti effettuati in azienda, deve prevedere uno schema di autorizzazione al trattamento per i propri dipendenti, individuando “le modalità più opportune” per autorizzare al trattamento i suddetti soggetti.Ma quali soggetti in forza all’azienda devono essere autorizzati in tal senso?Ebbene, la legge non prevede particolari requisiti qualitativi o quantitativi per essere considerati autorizzati, per cui anche la semplice presa visione di un dato personale si qualifica come trattamento e, quindi, comporta la necessità di formazione ed autorizzazione da parte del Titolare.

In merito, si ricorda che Consulenti Privacy Srl, in collaborazione con Libertas.smorganizza il convegno formativo gratuito “La nuova privacy a San Marino”, che si terrà in data 12 febbraio 2019, ore 16:00 – 18:00, presso la Sala Montelupo del Castello di Domagnano.

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