Videosorveglianza e GDPR: più trasparenza. - I Consulenti Privacy
Videosorveglianza in azienda a prova di GDPR: più trasparenza e cambiano le modalità operative
Il Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (Edpb) ha elaborato delle nuovissime linee guida, n. 3/2019 (in corso di approvazione) dedicate alla specificazione della tematica di videosorveglianza all’interno dell’azienda.

Come sappiamo, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, il Titolare del trattamento, tendenzialmente corrispondente al titolare d’azienda, può predisporre un servizio di videosorveglianza per tutelare il proprio patrimonio aziendale e la salute dei propri dipendenti, affidandosi alla base giuridica dell’ “interesse legittimo”.

Se in precedenza la presenza di videocamere comportava l’affissione di un semplice cartello indicante l’avviso di riprese oggi le modalità operative sono più dettagliate e le aziende dovranno allinearsi con le prescrizioni europee.

Vediamole.
Due livelli di informativa
Il cartello di videosorveglianza funge da “mini” informativa: chi accede ai locali accetta con consapevolezza di essere ripreso e ha facoltà di chiedere al titolare l’informativa sul trattamento dei dati personali in forma estesa. Si creano così informative di due livelli: la prima, in formato sintetico e la seconda in formato esteso.

Il cartello

Quanto al cartello, le linee guida in esame richiedono che sia posizionato, ad altezza d’uomo, nei pressi della telecamera, così da far capire all’interessato che sta per essere ripreso.

Il contenuto del cartello deve riportare le informazioni essenziali: lo scopo del trattamento, l’identità del titolare del trattamento, i diritti previsti dal Gdpr. Sono da inserire anche i dati di contatti del Dpo (Data protection officer, responsabile protezione dati), se nominato. Bisogna inserire nel cartello anche un rinvio al secondo livello dell’informativa e relative indicazioni su come ottenerlo (indicano un sito internet, un codice QR, così come modalità meno tecnologicamente avanzate come il semplice recapito telefonico o indirizzo email al quale rivolgersi).

Unione Europea o fuori dall’Unione?

Il cartello deve indicare, altresì, se i dati sono trasferiti fuori Ue e il periodo di conservazione: in mancanza, l’interessato è legittimato a dedurre che non ci sia conservazione delle riprese, né trasferimento verso paesi terzi.

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