Rappresentante Unione Europea GDPR

Quando è necessario nominare un Rappresentante nell’Unione Europea per il trattamento dei dati personali?

L’art. 3 del Reg. UE n. 679/2016 prevede che il Regolamento si applichi al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, anche quando questo sia effettuato da un Titolare del trattamento o da un Responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

  • l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato;
  • oppure il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione.

Quando si verificano le suddette condizioni, l’art. 27 del Regolamento UE n. 679/2016 impone al Titolare e/o al Responsabile del trattamento stabilito extra UE di nominare un Rappresentante nel territorio dell’Unione Europea, salvo che il trattamento sia occasionale.

Questa fattispecie si verifica, ad esempio, per tutte le imprese della Repubblica di San Marino che hanno rapporti con i cittadini italiani (clienti, fornitori, dipendenti). Per queste aziende, vicine al nostro territorio, abbiamo riservato il servizio a condizioni agevolate.

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