GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Regolamento (UE) 2016/679 impone una serie di obblighi in capo al titolare del trattamento dei dati personali. Nel caso in questione l’azienda sanzionata ha violato diverse disposizioni, tra le quali vi segnaliamo in particolare le seguenti:
– Ha omesso di fornire un tempestivo riscontro alle richieste dell’interessato al trattamento dei dati personali circa l’accesso ai propri dati personali, cancellazione ed opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto, come richiesto dal Regolamento europeo agli artt. 15, 17 e 21.
Il Garante, a tal proposito, dispone che il titolare del trattamento fornisca una tempestiva risposta all’interessato che richiede l’esercizio dei propri diritti, anche in caso di diniego della richiesta. La risposta deve pervenire all’interessato in 30 giorni dalla richiesta, o in un termine dilazionato di 90 giorni, ma solo in caso di particolare complessità della richiesta;
– Ha effettuato molteplici chiamate di natura promozionale, nonostante non avesse opportunamente raccolto il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. La normativa europea infatti, oltre a richiedere un espresso consenso per determinati trattamenti di dati, come nel caso del tele-marketing, impone anche di rendere edotto l’interessato, tramite apposite informative, circa le modalità di trattamento dei dati comunicati e l’esercizio dei propri diritti.
LA TUA AZIENDA HA GIA’ ADOTTATO UN’ ADEGUATA POLICY AZIENDALE?
La sanzione irrogata dall’Autorità Garante è la diretta conseguenza della mancata adozione di opportune policy aziendali da parte del Titolare del trattamento. Una corretta predisposizione di procedure di tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti da parte degli interessati avrebbe scongiurato l’irrogazione della sanzione.
Inoltre, nel caso di specie, la società Titolare del trattamento effettua marketing diretto, attingendo i propri contatti da una banca dati di tele-marketing. Come già da noi segnalato nell’articolo NEL NUOVO REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI ANCHE CELLULARI E EMAIL: È LA FINE DEL MARKETING SELVAGGIO? , il nuovo registro pubblico delle opposizioni, un servizio pubblico e gratuito che permette ai consumatori di evitare di essere contattati per finalità promozionali, imporrà alle aziende un’ulteriore verifica delle proprie liste di contatti.
GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Regolamento (UE) 2016/679 impone una serie di obblighi in capo al titolare del trattamento dei dati personali. Nel caso in questione l’azienda sanzionata ha violato diverse disposizioni, tra le quali vi segnaliamo in particolare le seguenti:
– Ha omesso di fornire un tempestivo riscontro alle richieste dell’interessato al trattamento dei dati personali circa l’accesso ai propri dati personali, cancellazione ed opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto, come richiesto dal Regolamento europeo agli artt. 15, 17 e 21.
Il Garante, a tal proposito, dispone che il titolare del trattamento fornisca una tempestiva risposta all’interessato che richiede l’esercizio dei propri diritti, anche in caso di diniego della richiesta. La risposta deve pervenire all’interessato in 30 giorni dalla richiesta, o in un termine dilazionato di 90 giorni, ma solo in caso di particolare complessità della richiesta;
– Ha effettuato molteplici chiamate di natura promozionale, nonostante non avesse opportunamente raccolto il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. La normativa europea infatti, oltre a richiedere un espresso consenso per determinati trattamenti di dati, come nel caso del tele-marketing, impone anche di rendere edotto l’interessato, tramite apposite informative, circa le modalità di trattamento dei dati comunicati e l’esercizio dei propri diritti.
LA TUA AZIENDA HA GIA’ ADOTTATO UN’ ADEGUATA POLICY AZIENDALE?
La sanzione irrogata dall’Autorità Garante è la diretta conseguenza della mancata adozione di opportune policy aziendali da parte del Titolare del trattamento. Una corretta predisposizione di procedure di tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti da parte degli interessati avrebbe scongiurato l’irrogazione della sanzione.
Inoltre, nel caso di specie, la società Titolare del trattamento effettua marketing diretto, attingendo i propri contatti da una banca dati di tele-marketing. Come già da noi segnalato nell’articolo NEL NUOVO REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI ANCHE CELLULARI E EMAIL: È LA FINE DEL MARKETING SELVAGGIO? , il nuovo registro pubblico delle opposizioni, un servizio pubblico e gratuito che permette ai consumatori di evitare di essere contattati per finalità promozionali, imporrà alle aziende un’ulteriore verifica delle proprie liste di contatti.