Il telemarketing è un fenomeno che riguarda sempre più da vicino sia imprenditori, che tramite questo metodo di promozione commerciale intendono dare impulso al proprio business ed espandere i loro contatti, sia i consumatori che rischiano di essere “bombardati” da chiamate promozionali che vengono effettuate selvaggiamente ed indisciplinatamente.
Le maggiori problematiche sorgono proprio qualora il telemarketing venga svolto in modo attivo, effettuando chiamate – molto spesso anche per mezzo dei c.d. call center abusivi – ai potenziali acquirenti i quali si vedono lesi nel loro diritto alla privacy. Nel corso degli anni, si sono registrate infatti un numero crescente di chiamate indesiderate nei confronti di consumatori sempre più consapevoli e, conseguentemente, di salate sanzioni a carico degli imprenditori.
Per far fronte a questa diffusa prassied a seguito del poco efficace Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), il Garante della Privacy ha recentemente approvato (24/03/2023), ai sensi dell’art. 40 del GDPR, un nuovo Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, con il prefissato scopo di assicurare il rispetto della privacy degli utenti “dal contatto al contratto” e di scoraggiare il telemarketing molesto.
COSA PREVEDE IL NUOVO CODICE DI CONDOTTA?
Il rispetto delle previsioni del GDPR e delle affini normative in tema di privacy viene previsto dal nuovo Codice di condotta per tutto l’iter di telemarketing che va dalla raccolta del dato alla conclusione del contratto finale. L’adesioneal Codice di autodisciplina implicherà una serie di obblighi posti a carico del titolare del trattamento che rispecchiano i principi cardine della normativa privacy. Tra questi:
- L’obbligo di formazione di tutti gli autorizzati al trattamento dei dati;
- L’obbligo di raccolta del consenso al trattamento dei dati – il quale deve essere libero, inequivocabile e documentabile – specifico per ogni singola finalità (es.: marketing, profilazione, ecc…);
- l’obbligo di informare, in maniera chiara e dettagliata e con un linguaggio di agevole e rapida comprensione, i potenziali clienti contattati telefonicamente circa le finalità per le quali verranno utilizzati i dati raccolti;
- l’obbligo di non raccogliere più dati di quanti siano ragionevolmente necessari per la corretta esecuzione della comunicazione commerciale in ossequio del principio di minimizzazione;
- l’obbligo di garantire il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (es.: l’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati personali);
- l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’estrazione o la copia non autorizzate dei dati presenti nelle liste di contatto;
- l’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto per tutti i trattamenti automatizzati che implicano un’analisi sistemica e globale di informazioni personali;
- l’obbligo di implementare le misure di privacy by design che: impediscano la commistione di dati, garantiscano la verifica dell’eventuale iscrizione del contatto nel RPO e permettano ai committenti di conoscere l’operatore da cui è partita la prima chiamata promozionale per ogni contratto concluso.
Oltre agli obblighi suindicati, gli aderenti, ed i soggetti operanti per loro conto, sono altresì obbligati a garantire la legittimità dei trattamenti svolti all’interno della “filiera” del telemarketing, anche effettuando verifiche circa la sussistenza dei requisiti dichiarati dall’affidatario del servizio.
A tal proposito si inserisce anche la novità più rilevante introdotta dal Codice riguardante la previsione di un meccanismo sanzionatorio: l’introduzione di clausole penali o la possibilità di non corrispondere la provvigione, in tutti quei casi di outsourcing in cui l’affidatario abbia concluso un contratto in assenza di un contatto legittimo, ossia privo di consenso. Tale misura sanzionatoria troverà applicazione anche laddove l’interessato confermi l’interesse al contratto ma risulti illegittimo il contatto effettuato dall’affidatario del servizio.
È in forza della minaccia del danno economico e del rischio per i committenti di non poter trarre profitto da attività illecite, che il Codice di condotta si prefigge lo scopo di scoraggiare l’attività di telemarketing abusivo.
Infine, il nuovo Codice stabilisce anche delle regole anche in merito alle fasce orarie giornaliere in cui sarà possibile contattare l’utente, ad esclusione della domenica e dei giorni festivi.
Nonostante l’adesione a tale Codice resti su base volontaria, è bene sottolineare che tra i sottoscrittori dello stesso vi sono tutte le principali organizzazioni di categoria dei committenti, ed è pertanto auspicabile una rapida adesione anche da parte della filiera degli outsourcers. Tuttavia, proprio la volontarietà dell’adesione potrebbe essere il vero ostacolo ad un efficace azione di contrasto. Inoltre, il Codice di condotta sarà necessariamente preso a modello dal Garante della Privacy nella definizione degli standard minimi in tema di telemarketing in caso di controlli.
Il Team di Consulenti Privacy saprà rispondere a tutte le tue domande ed affiancarti nella formazione della documentazione necessaria e nell’aggiornamento alle più recenti disposizioni normative in materia!
Il telemarketing è un fenomeno che riguarda sempre più da vicino sia imprenditori, che tramite questo metodo di promozione commerciale intendono dare impulso al proprio business ed espandere i loro contatti, sia i consumatori che rischiano di essere “bombardati” da chiamate promozionali che vengono effettuate selvaggiamente ed indisciplinatamente.
Le maggiori problematiche sorgono proprio qualora il telemarketing venga svolto in modo attivo, effettuando chiamate – molto spesso anche per mezzo dei c.d. call center abusivi – ai potenziali acquirenti i quali si vedono lesi nel loro diritto alla privacy. Nel corso degli anni, si sono registrate infatti un numero crescente di chiamate indesiderate nei confronti di consumatori sempre più consapevoli e, conseguentemente, di salate sanzioni a carico degli imprenditori.
Per far fronte a questa diffusa prassied a seguito del poco efficace Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), il Garante della Privacy ha recentemente approvato (24/03/2023), ai sensi dell’art. 40 del GDPR, un nuovo Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, con il prefissato scopo di assicurare il rispetto della privacy degli utenti “dal contatto al contratto” e di scoraggiare il telemarketing molesto.
COSA PREVEDE IL NUOVO CODICE DI CONDOTTA?
Il rispetto delle previsioni del GDPR e delle affini normative in tema di privacy viene previsto dal nuovo Codice di condotta per tutto l’iter di telemarketing che va dalla raccolta del dato alla conclusione del contratto finale. L’adesioneal Codice di autodisciplina implicherà una serie di obblighi posti a carico del titolare del trattamento che rispecchiano i principi cardine della normativa privacy. Tra questi:
- L’obbligo di formazione di tutti gli autorizzati al trattamento dei dati;
- L’obbligo di raccolta del consenso al trattamento dei dati – il quale deve essere libero, inequivocabile e documentabile – specifico per ogni singola finalità (es.: marketing, profilazione, ecc…);
- l’obbligo di informare, in maniera chiara e dettagliata e con un linguaggio di agevole e rapida comprensione, i potenziali clienti contattati telefonicamente circa le finalità per le quali verranno utilizzati i dati raccolti;
- l’obbligo di non raccogliere più dati di quanti siano ragionevolmente necessari per la corretta esecuzione della comunicazione commerciale in ossequio del principio di minimizzazione;
- l’obbligo di garantire il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (es.: l’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati personali);
- l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’estrazione o la copia non autorizzate dei dati presenti nelle liste di contatto;
- l’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto per tutti i trattamenti automatizzati che implicano un’analisi sistemica e globale di informazioni personali;
- l’obbligo di implementare le misure di privacy by design che: impediscano la commistione di dati, garantiscano la verifica dell’eventuale iscrizione del contatto nel RPO e permettano ai committenti di conoscere l’operatore da cui è partita la prima chiamata promozionale per ogni contratto concluso.
Oltre agli obblighi suindicati, gli aderenti, ed i soggetti operanti per loro conto, sono altresì obbligati a garantire la legittimità dei trattamenti svolti all’interno della “filiera” del telemarketing, anche effettuando verifiche circa la sussistenza dei requisiti dichiarati dall’affidatario del servizio.
A tal proposito si inserisce anche la novità più rilevante introdotta dal Codice riguardante la previsione di un meccanismo sanzionatorio: l’introduzione di clausole penali o la possibilità di non corrispondere la provvigione, in tutti quei casi di outsourcing in cui l’affidatario abbia concluso un contratto in assenza di un contatto legittimo, ossia privo di consenso. Tale misura sanzionatoria troverà applicazione anche laddove l’interessato confermi l’interesse al contratto ma risulti illegittimo il contatto effettuato dall’affidatario del servizio.
È in forza della minaccia del danno economico e del rischio per i committenti di non poter trarre profitto da attività illecite, che il Codice di condotta si prefigge lo scopo di scoraggiare l’attività di telemarketing abusivo.
Infine, il nuovo Codice stabilisce anche delle regole anche in merito alle fasce orarie giornaliere in cui sarà possibile contattare l’utente, ad esclusione della domenica e dei giorni festivi.
Nonostante l’adesione a tale Codice resti su base volontaria, è bene sottolineare che tra i sottoscrittori dello stesso vi sono tutte le principali organizzazioni di categoria dei committenti, ed è pertanto auspicabile una rapida adesione anche da parte della filiera degli outsourcers. Tuttavia, proprio la volontarietà dell’adesione potrebbe essere il vero ostacolo ad un efficace azione di contrasto. Inoltre, il Codice di condotta sarà necessariamente preso a modello dal Garante della Privacy nella definizione degli standard minimi in tema di telemarketing in caso di controlli.