Negli ultimi mesi il Garante, con l’ausilio del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, ha intensificato i controlli relativi agli impianti di videosorveglianza in uso nelle aziende, anche microimprese.
Infatti, nonostante le Autorità Garanti – italiana ed europea – siano intervenute in numerose occasioni con linee guida e provvedimenti in materia, moltissime attività continuano ad utilizzare sistemi di videosorveglianza in maniera non conforme alle previsioni del GDPR (e spesso anche dello Statuto dei Lavoratori).
LE IRREGOLARITÀ ACCERTATE E LE SANZIONI
Di seguito un breve riepilogo delle recenti ingiunzioni:
Numero e data provvedimento |
Tipologia di azienda sanzionata |
Principale violazione contestata |
Sanzione |
n. 168 del 28 aprile 2022
|
Bar Tabaccheria |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza |
2.000 € |
n. 178 del 12 maggio 2022 |
Rivenditore di auto usate |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza
Violazione Statuto dei Lavoratori per controllo a distanza dei dipendenti |
20.000 € |
n. 177 del 12 maggio 2022 |
Commercio al dettaglio |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza
Violazione Statuto dei Lavoratori per controllo a distanza dei dipendenti |
20.000 € |
n. 179 del 12 maggio 2022 |
Commercio al dettaglio |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza |
1.000 € |
n. 180 del 12 maggio 2022 |
Commercio al dettaglio |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza |
2.000 € |
n. 203 del 26 maggio 2022 |
Ristorazione |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza |
2.000 € |
COSA FARE PER EVITARE LE SANZIONI?
Uno degli obblighi principali per il titolare del trattamento è quello di informare adeguatamente gli interessati del fatto che stanno per accedere ad un’area in cui è in funzione un sistema di videosorveglianza. Infatti, in caso di predisposizione di un impianto di videosorveglianza idoneo a riprendere gli interessati, è necessario esporre una c.d. informativa di primo livello, alla quale deve corrispondere un’informativa più dettagliata, di secondo livello.
L’informativa di primo livello, come si evince dalle linee giuda dell’EDPB 3/2019, si sostanzia nell’esposizione di un cartello segnaletico, posizionato prima di entrare nella zona sorvegliata, contenente una serie di informazioni essenziali, tra le quali, a titolo esemplificativo, le indicazioni sul Titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. L’interessato deve capire agevolmente quale zona sia la coperta da una telecamera, in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.
Tale informativa deve fare necessariamente riferimento all’informativa di secondo livello. Questo documento deve contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’art. 13 del GDPR e dev’essere di facile fruizione, dando la possibilità di accedervi senza entrare nell’area videosorvegliata.
Pertanto, al fine di evitare sanzioni, il Titolare dovrà informare i soggetti interessati circa le modalità con cui effettua il trattamento di dati, il tempo di conservazione degli stessi e tutti i soggetti che hanno facoltà di trattare i dati o i destinatari degli stessi.
Ma a volte non basta: occorre ricordare che il datore di lavoro che intende installare un impianto di videosorveglianza all’interno dei locali aziendali o comunque in aree dell’azienda in cui potrebbe riprendere in modo continuativo i dipendenti dovrà necessariamente svolgere delle attività anche sul fronte del diritto del lavoro, in modo da rispettare quanto previsto dalla dall’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto del Lavoratori).
Negli ultimi mesi il Garante, con l’ausilio del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, ha intensificato i controlli relativi agli impianti di videosorveglianza in uso nelle aziende, anche microimprese.
Infatti, nonostante le Autorità Garanti – italiana ed europea – siano intervenute in numerose occasioni con linee guida e provvedimenti in materia, moltissime attività continuano ad utilizzare sistemi di videosorveglianza in maniera non conforme alle previsioni del GDPR (e spesso anche dello Statuto dei Lavoratori).
LE IRREGOLARITÀ ACCERTATE E LE SANZIONI
Di seguito un breve riepilogo delle recenti ingiunzioni:
Numero e data provvedimento |
Tipologia di azienda sanzionata |
Principale violazione contestata |
Sanzione |
n. 168 del 28 aprile 2022
|
Bar Tabaccheria |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza |
2.000 € |
n. 178 del 12 maggio 2022 |
Rivenditore di auto usate |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza
Violazione Statuto dei Lavoratori per controllo a distanza dei dipendenti |
20.000 € |
n. 177 del 12 maggio 2022 |
Commercio al dettaglio |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza
Violazione Statuto dei Lavoratori per controllo a distanza dei dipendenti |
20.000 € |
n. 179 del 12 maggio 2022 |
Commercio al dettaglio |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza |
1.000 € |
n. 180 del 12 maggio 2022 |
Commercio al dettaglio |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza |
2.000 € |
n. 203 del 26 maggio 2022 |
Ristorazione |
Mancata segnalazione dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza |
2.000 € |
COSA FARE PER EVITARE LE SANZIONI?
Uno degli obblighi principali per il titolare del trattamento è quello di informare adeguatamente gli interessati del fatto che stanno per accedere ad un’area in cui è in funzione un sistema di videosorveglianza. Infatti, in caso di predisposizione di un impianto di videosorveglianza idoneo a riprendere gli interessati, è necessario esporre una c.d. informativa di primo livello, alla quale deve corrispondere un’informativa più dettagliata, di secondo livello.
L’informativa di primo livello, come si evince dalle linee giuda dell’EDPB 3/2019, si sostanzia nell’esposizione di un cartello segnaletico, posizionato prima di entrare nella zona sorvegliata, contenente una serie di informazioni essenziali, tra le quali, a titolo esemplificativo, le indicazioni sul Titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. L’interessato deve capire agevolmente quale zona sia la coperta da una telecamera, in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.
Tale informativa deve fare necessariamente riferimento all’informativa di secondo livello. Questo documento deve contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’art. 13 del GDPR e dev’essere di facile fruizione, dando la possibilità di accedervi senza entrare nell’area videosorvegliata.
Pertanto, al fine di evitare sanzioni, il Titolare dovrà informare i soggetti interessati circa le modalità con cui effettua il trattamento di dati, il tempo di conservazione degli stessi e tutti i soggetti che hanno facoltà di trattare i dati o i destinatari degli stessi.
Ma a volte non basta: occorre ricordare che il datore di lavoro che intende installare un impianto di videosorveglianza all’interno dei locali aziendali o comunque in aree dell’azienda in cui potrebbe riprendere in modo continuativo i dipendenti dovrà necessariamente svolgere delle attività anche sul fronte del diritto del lavoro, in modo da rispettare quanto previsto dalla dall’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto del Lavoratori).