QUALI BENEFICI PER LA PRIVACY COMPLIANCE AZIENDALE?

Il GDPR incoraggia l’adozione di codici di condotta, che possano semplificare il rispetto del Regolamento europeo, declinandolo in determinati settori di trattamento ed alle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta sulle informazioni commerciali e ha accreditato l’Organismo di monitoraggio, al fine di vigilare sulla sua corretta applicazione. Il codice è stato elaborato da ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito), quale associazione maggiormente rappresentativa del settore.

I VANTAGGI DELL’ADOZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

L’adozione di codici di condotta è un’espressione del principio di responsabilizzazione di cui all’art.5 del GDPR, in quanto può rappresentare un utile strumento per il Titolare del trattamento, al fine di dimostrare la compliance aziendale al GDPR. Lo scopo dell’adozione di un codice è proprio facilitare l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa privacy da parte delle PMI, spesso costrette ad adeguamenti onerosi e complessi. Le aziende che adottano il codice di condotta, non sono solo vincolate al rispetto di una serie di disposizioni, ma beneficiano di una guida pratica ed operativa che garantisce la conformità dei servizi erogati al GDPR.

I BENEFICI DEL CODICE DI CONDOTTA SULLE INFORMAZIONI COMMERCIALI

Nel codice di condotta elaborato da ANCIC vengono precisati i principi del Regolamento europeo 679/2016. I soggetti che lo hanno adottato saranno facilitati nell’adeguamento alla normativa privacy, a beneficio della produttività aziendale. In particolare, le realtà che hanno aderito al codice potranno effettuare il trattamento dei dati personali dei soggetti censiti, per finalità d’informazione commerciale, come ad esempio fornire indicazioni e valutazioni circa la solidità creditizia, commerciale o solidità economica, senza consenso dell’interessato, sulla base del legittimo interesse del fornitore. Le informazioni commerciali potranno essere attinte presso il soggetto censito, fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni. Agli interessati dovranno essere assicurate maggior tutele, fornendo loro informazioni corrette e trasparenti sul trattamento dei dati effettuato, garantendo l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa privacy.

REQUISITI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI MONITORAGGIO

L’Organismo di monitoraggio ha il compito di effettuare un controllo di conformità aziendale al codice di condotta, oltre ad essere deputato alla gestione dei reclami insorti tra fornitori ed interessati relativamente alle violazioni del codice.

L’Autorità italiana, con il provvedimento 12/06/2019 n. 127, aveva approvato il codice di condotta elaborato da ANCIC, subordinandone l’efficacia all’accreditamento dell’OdM (Organismo di monitoraggio), come disposto dall’art. 41 del regolamento europeo.

L’OdM rappresenta l’altra novità relativa al codice di condotta sulle informazioni commerciali, che ne disciplina il funzionamento all’art.12. L’accreditamento di tale organismo diviene necessario ove l’attività di trattamento avvenga da parte di organismi o autorità non pubbliche. Contrariamente, le autorità pubbliche o gli organismi pubblici che trattano dati personali, ne sono esonerati.

L’OdM, per essere accreditato, deve soddisfare i requisiti disposti dall’art. 41 del Regolamento europeo, tra i quali emergono l’indipendenza, imparzialità dell’organismo ed il possesso di un adeguato livello di competenza riguardo al contenuto del codice.

L’OdM in questione è stato accreditato con il provvedimento del Garante privacy n. 59 dell’11/02/2021 ed è composto da 5 membri esterni, con incarico quinquennale non rinnovabile.

Le aziende che vorranno continuare a beneficiare dei vantaggi dell’adesione al codice, oltre che soddisfare i principi dettati dal Regolamento Europeo 679/16, dovranno mantenere gli standard prefissati dai codici di condotta, pena l’intervento dell’OdM, che potrà revocare l’adesione al codice.

QUALI BENEFICI PER LA PRIVACY COMPLIANCE AZIENDALE?

Il GDPR incoraggia l’adozione di codici di condotta, che possano semplificare il rispetto del Regolamento europeo, declinandolo in determinati settori di trattamento ed alle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta sulle informazioni commerciali e ha accreditato l’Organismo di monitoraggio, al fine di vigilare sulla sua corretta applicazione. Il codice è stato elaborato da ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito), quale associazione maggiormente rappresentativa del settore.

I VANTAGGI DELL’ADOZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

L’adozione di codici di condotta è un’espressione del principio di responsabilizzazione di cui all’art.5 del GDPR, in quanto può rappresentare un utile strumento per il Titolare del trattamento, al fine di dimostrare la compliance aziendale al GDPR. Lo scopo dell’adozione di un codice è proprio facilitare l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa privacy da parte delle PMI, spesso costrette ad adeguamenti onerosi e complessi. Le aziende che adottano il codice di condotta, non sono solo vincolate al rispetto di una serie di disposizioni, ma beneficiano di una guida pratica ed operativa che garantisce la conformità dei servizi erogati al GDPR.

I BENEFICI DEL CODICE DI CONDOTTA SULLE INFORMAZIONI COMMERCIALI

Nel codice di condotta elaborato da ANCIC vengono precisati i principi del Regolamento europeo 679/2016. I soggetti che lo hanno adottato saranno facilitati nell’adeguamento alla normativa privacy, a beneficio della produttività aziendale. In particolare, le realtà che hanno aderito al codice potranno effettuare il trattamento dei dati personali dei soggetti censiti, per finalità d’informazione commerciale, come ad esempio fornire indicazioni e valutazioni circa la solidità creditizia, commerciale o solidità economica, senza consenso dell’interessato, sulla base del legittimo interesse del fornitore. Le informazioni commerciali potranno essere attinte presso il soggetto censito, fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni. Agli interessati dovranno essere assicurate maggior tutele, fornendo loro informazioni corrette e trasparenti sul trattamento dei dati effettuato, garantendo l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa privacy.

REQUISITI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI MONITORAGGIO

L’Organismo di monitoraggio ha il compito di effettuare un controllo di conformità aziendale al codice di condotta, oltre ad essere deputato alla gestione dei reclami insorti tra fornitori ed interessati relativamente alle violazioni del codice.

L’Autorità italiana, con il provvedimento 12/06/2019 n. 127, aveva approvato il codice di condotta elaborato da ANCIC, subordinandone l’efficacia all’accreditamento dell’OdM (Organismo di monitoraggio), come disposto dall’art. 41 del regolamento europeo.

L’OdM rappresenta l’altra novità relativa al codice di condotta sulle informazioni commerciali, che ne disciplina il funzionamento all’art.12. L’accreditamento di tale organismo diviene necessario ove l’attività di trattamento avvenga da parte di organismi o autorità non pubbliche. Contrariamente, le autorità pubbliche o gli organismi pubblici che trattano dati personali, ne sono esonerati.

L’OdM, per essere accreditato, deve soddisfare i requisiti disposti dall’art. 41 del Regolamento europeo, tra i quali emergono l’indipendenza, imparzialità dell’organismo ed il possesso di un adeguato livello di competenza riguardo al contenuto del codice.

L’OdM in questione è stato accreditato con il provvedimento del Garante privacy n. 59 dell’11/02/2021 ed è composto da 5 membri esterni, con incarico quinquennale non rinnovabile.

Le aziende che vorranno continuare a beneficiare dei vantaggi dell’adesione al codice, oltre che soddisfare i principi dettati dal Regolamento Europeo 679/16, dovranno mantenere gli standard prefissati dai codici di condotta, pena l’intervento dell’OdM, che potrà revocare l’adesione al codice.