Se nella tua azienda si inviano newsletter o e-mail di marketing, questo articolo ti riguarda da vicino.
Il tracking pixel è un’immagine invisibile inserita nelle e-mail per rilevare quando (e a volte da dove) il destinatario le apre: uno strumento diffusissimo, ma quasi mai percepito da chi lo riceve. Con il Provvedimento del 17 aprile 2026 n. 284, il Garante Privacy ha chiarito che il suo utilizzo rientra nella disciplina dell’art. 122 del Codice Privacy, la stessa che regola i cookie: di regola serve quindi il consenso preventivo e informato del destinatario.
Quando il consenso non è necessario
Il Garante individua alcune eccezioni, a condizione che i dati restino aggregati o strettamente funzionali allo scopo:
– misurazioni statistiche anonimizzate del tasso di apertura;
– misure di sicurezza legate ai processi di autenticazione;
– comunicazioni istituzionali o di servizio previste dalla normativa.
In tutti gli altri casi, in particolare per marketing comportamentale, segmentazione o profilazione, il consenso resta obbligatorio.
Le Linee Guida richiamano inoltre l’adozione di misure tecniche di privacy by design nella configurazione dei tracking pixel, ad esempio l’uso di identificativi non intelligibili e non sequenziali, per ridurre il rischio di identificabilità dei destinatari.
Informativa, consenso e scadenza
Se il consenso è già raccolto in fase di iscrizione alla newsletter, basta integrare l’informativa privacy con il riferimento ai tracking pixel, garantendo comunque al destinatario una revoca semplice e granulare. Per i trattamenti già in corso, le aziende hanno tempo fino al 29 ottobre 2026 (sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) per adeguarsi.
Sei già nostro cliente? Contattaci per aggiornare la tua documentazione privacy alle nuove regole. Oppure scrivici per una prima valutazione.
📧 commerciale@iconsulentiprivacy.it
☎️ 0541 1798723
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Il tracking pixel è un’immagine invisibile inserita nelle e-mail per rilevare quando (e a volte da dove) il destinatario le apre: uno strumento diffusissimo, ma quasi mai percepito da chi lo riceve. Con il Provvedimento del 17 aprile 2026 n. 284, il Garante Privacy ha chiarito che il suo utilizzo rientra nella disciplina dell’art. 122 del Codice Privacy, la stessa che regola i cookie: di regola serve quindi il consenso preventivo e informato del destinatario.
Quando il consenso non è necessario
Il Garante individua alcune eccezioni, a condizione che i dati restino aggregati o strettamente funzionali allo scopo:
– misurazioni statistiche anonimizzate del tasso di apertura;
– misure di sicurezza legate ai processi di autenticazione;
– comunicazioni istituzionali o di servizio previste dalla normativa.
In tutti gli altri casi, in particolare per marketing comportamentale, segmentazione o profilazione, il consenso resta obbligatorio.
Le Linee Guida richiamano inoltre l’adozione di misure tecniche di privacy by design nella configurazione dei tracking pixel, ad esempio l’uso di identificativi non intelligibili e non sequenziali, per ridurre il rischio di identificabilità dei destinatari.
Informativa, consenso e scadenza
Se il consenso è già raccolto in fase di iscrizione alla newsletter, basta integrare l’informativa privacy con il riferimento ai tracking pixel, garantendo comunque al destinatario una revoca semplice e granulare. Per i trattamenti già in corso, le aziende hanno tempo fino al 29 ottobre 2026 (sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) per adeguarsi.
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